Il matrimonio civile, sempre più diffuso al giorno d'oggi, è, per definizione, la celebrazione che garantisce automaticamente tutti gli effetti legali ed amministrativi.
Tale rito civile viene celebrato davanti all’Ufficiale di Stato Civile che, in presenza di due testimoni di nozze scelti dagli sposi, legge alcuni articoli del Codice Civile che regolano il matrimonio:
Articolo 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Articolo 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Articolo 147 - Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Tali articoli vengono anche letti al termine del rito del matrimonio cattolico, con la sola differenza che a declamarli è il sacerdote officiante.
Dopo aver ricevuto dagli sposi, personalmente, uno dopo l’altro, la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente come marito e moglie, l’Ufficiale di Stato Civile li dichiara uniti in matrimonio.
La lettura degli articoli durante il rito civile
La legge e il matrimonio civile
Altri Articoli della Costituzione sul matrimonio
Il Codice Civile e La Costituzione della Repubblica contengono altri articoli che regolano il matrimonio. Ne citiamo alcuni che, pur se non letti durante il rito civile, sono interessanti:
Articolo 148 - Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Articolo 29 della Costituzione
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Articolo 30 della Costituzione
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Con il matrimonio si possono riconoscere eventuali figli precedentemente nati e si può decidere gratuitamente per la comunione o separazione dei beni, scelta che successivamente va fatta davanti ad un notaio, con i relativi costi.
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